STATUTO SIM


Art. 1 – Denominazione e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Società Italiana Marketing APS", da ora in avanti detta "Associazione", con durata illimitata. Essa nasce dall'incontro tra istanze accademiche e professionali, entrambe orientate allo sviluppo della ricerca e della formazione nel campo del marketing e dei settori affini. L'Associazione opera nel rispetto dei principi di autonomia scientifica, pluralismo metodologico e indipendenza da interessi commerciali. L'Associazione si è costituita a Roma il 16.04.2003, è riconosciuta e iscritta al Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private al n. 32/2009 della Prefettura di Parma ed è regolata dalle norme del presente Statuto. L'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Parma, presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi di Parma, sede in via J.F. Kennedy 6. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio di Presidenza, essa potrà istituire ed eventualmente chiudere proprie sedi operative, sezioni territoriali e rappresentanze in Italia ed all'estero, senza modifica statutaria.

Art. 3 – Scopo, finalità, attività

L'Associazione ha come scopo la rappresentanza e la tutela delle istanze accademiche e professionali nel campo del marketing e dei settori affini e correlati. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati: a) formazione universitaria e post-universitaria; b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende rappresentare la comunità accademica e professionale per i settori di riferimento a livello nazionale e nei rapporti internazionali e ha come obiettivo principale la promozione della ricerca e della formazione nel campo del marketing e delle aree collegate, nel rispetto di criteri di eccellenza ed etica professionale. A questo scopo si prefigge di: promuovere lo sviluppo, il progresso e la diffusione degli studi di marketing e delle discipline affini; favorire la ricerca scientifica, teorica ed empirica, in ambito nazionale e internazionale; sostenere il confronto scientifico tra studiosi appartenenti a differenti approcci teorici e metodologici; contribuire al miglioramento della qualità della didattica universitaria e post-universitaria in area marketing e delle discipline affini; promuovere iniziative di formazione avanzata, trasferimento di conoscenza e dialogo con le istituzioni e il sistema produttivo, nel rispetto dell'autonomia scientifica; rappresentare la comunità scientifica del marketing presso enti pubblici, istituzioni accademiche e organismi di valutazione; facilitare lo scambio e il confronto tra studiosi, docenti, imprenditori, manager e professionisti per agevolare le attività di ricerca e formazione; organizzare convegni, seminari e altri momenti di confronto tra esperti di settore, oltre a fornire supporto e patrocinio ad iniziative congressuali o seminariali organizzate da altri; costituire un punto di riferimento per le organizzazioni di settore straniere e internazionali (accademiche e professionali). L'Associazione non persegue fini di lucro. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Presidenza. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 – Rapporti con altre organizzazioni

L'Associazione può istituire rapporti e convenzioni con enti e organizzazioni nazionali e internazionali allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3. L'Associazione collabora con le altre Società Scientifiche di area economico-aziendale, in primis la Società Italiana Management (SIMA), quale società scientifica di settore, affinché siano garantiti i progetti, le attività e i servizi a favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani. Tale collaborazione è coordinata dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). L'Associazione è riconosciuta dall'AIDEA quale Società Scientifica Specialistica.

Art. 5 – Referenti di sede

L'Associazione può essere rappresentata sul territorio dai propri referenti di sede. Questi sono nominati dal Consiglio di Presidenza di concerto con i soci della sede in questione. Il referente di sede rappresenta l'Associazione nella sede di appartenenza, coordina le iniziative che hanno luogo nella sua sede e garantisce la coerenza tra le attività locali e gli obiettivi dell'Associazione. Svolge inoltre attività di proselitismo in ambito accademico e professionale per far crescere la base associativa dell'Associazione.

Art. 6 – Patrimonio

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti da: quote associative annuali; redditi dei beni patrimoniali; erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, imprese e associazioni, fondazioni nonché dalla raccolta pubblica di fondi. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio; donazioni, legati e lasciti. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 7 – Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, in via prevalente, ma non esclusiva: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 8 – Ammissione, tipologie e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero 7 soci persone fisiche secondo l'art. 35 CTS. Possono far parte dell'Associazione soggetti individuali provenienti dall'Università, dal mondo professionale, da enti pubblici o privati che, a vario titolo, possono contribuire allo sviluppo e al sostegno della ricerca e della formazione nel campo del marketing e delle discipline affini. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Presidenza una domanda che contenga: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; l'indicazione di un socio ordinario che accetti di presentarlo al Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Presidenza, nel libro degli associati. Il Consiglio di Presidenza deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Presidenza, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La nomina a socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio di Presidenza su proposta di almeno dieci soci ordinari e previa istruttoria che verifichi l'effettiva rispondenza delle caratteristiche del candidato alle caratteristiche indicate in un punto successivo. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 8. I Soci si dividono in: Soci ordinari: sono i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato), anche in quiescenza, appartenenti ai settori della ricerca o della formazione di marketing e discipline affini. Tra i soci ordinari, ai fini del pagamento delle quote associative, è possibile distinguere tra soci ordinari senior (professori ordinari e associati) e junior (ricercatori); Soci Corrispondenti: sono assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, contrattisti di ricerca appartenenti ai settori della ricerca o della formazione di marketing e discipline affini; Soci aggregati: sono manager, professionisti, imprenditori, altri docenti, ricercatori e studiosi indipendenti o di istituzioni pubbliche e private, docenti a contratto o formatori professionisti interessati a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e alle finalità che essa si prefigge secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati; Soci aggregati junior: sono studenti universitari (corsi di laurea, laurea magistrale e master universitario) e professionisti con meno di tre anni dalla laurea. Analogamente ai soci aggregati, devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati; Soci sostenitori: sono soci sostenitori tutti gli enti pubblici e privati e i soggetti individuali che siano intenzionati a sostenere le attività dell'Associazione e il perseguimento dei suoi scopi con contributi che vanno oltre quelli resi dalle altre categorie di soci in relazione all'entità delle quote associative o dei contributi in risorse; Soci onorari: sono designati soci onorari enti, istituzioni e soggetti individuali che hanno dato un contributo scientifico e/o professionale di alto profilo alla disciplina del marketing e dei settori affini e, in particolare, coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione. I soci ordinari e i soci corrispondenti dell'Associazione sono di diritto soci Ordinari e soci Corrispondenti della SIMA e dell'AIDEA. A tal fine l'Associazione trasmette alla SIMA le loro nomine, unitamente alla relativa documentazione.

Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi; votare in Assemblea; essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni); essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 10 – Quota associativa 

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale quantificata e normata da un apposito regolamento dell'Associazione, approvato dal Consiglio di Presidenza, previo accordo con SIMA e con AIDEA. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la temporanea sospensione dei diritti associativi (compreso il diritto di voto in Assemblea), fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 in tema di decadenza dei soci morosi.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Presidenza, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di presentazione della richiesta. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con una maggioranza di almeno i due terzi e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa dell'anno in corso e dei due precedenti. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. I soci Ordinari e i soci corrispondenti dichiarati decaduti dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione decadono anche dalla qualifica di soci Ordinari e Corrispondenti della SIMA e dell'AIDEA. I soci decaduti per morosità possono essere riammessi, previa presentazione di domanda di riammissione secondo quanto disposto nell'apposito regolamento sulle quote associative. I soci Ordinari e i soci Corrispondenti riammessi nella SIM, sono conseguentemente riammessi nella SIMA e nell'AIDEA. La data di riammissione nella qualifica di socio è stabilita caso per caso dal Consiglio di Presidenza.

Art. 12 – Organi

Organi dell'Associazione sono: Assemblea, Consiglio di Presidenza, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con le quote associative. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. I soci, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati. L'Assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (anche per delega) della metà dei soci più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un quinto dei soci in regola con le quote associative. L'Assemblea elegge al proprio interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, gli altri membri del Consiglio di Presidenza ed inoltre nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, spedita almeno quindici giorni prima all'indirizzo di ciascun socio e ai componenti il Collegio dei Revisori eventualmente non soci. Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante videoconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente è assistito da un segretario designato dai soci intervenuti e può essere anche un non socio. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Per la validità delle assemblee in videoconferenza è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al segretario dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario dell'assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Non è previsto l'utilizzo dello strumento della videoconferenza in occasione delle votazioni per l'elezione del Consiglio di Presidenza e degli altri organi dell'Associazione. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Consiglio di Presidenza 

Il Consiglio di Presidenza opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio di Presidenza: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; fissare i criteri per l'attività dell'Associazione e provvedere alla sua amministrazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi; deliberare, su proposta del Tesoriere, sulle spese dell'Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima; presentare all'Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Presidente, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; nominare responsabili e/o commissioni composte dai soci per la gestione, il coordinamento o l'approfondimento di questioni relative alla vita dell'Associazione; nominare l'Editor della rivista dell'Associazione (Italian Journal of Marketing) e il Presidente del Premio Marketing; nominare i Coordinatori delle Sezioni Tematiche; nominare i referenti di sede. Ad esso spetta inoltre l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo, quindi, il Consiglio di Presidenza potrà, tra l'altro, acquistare, vendere e permutare, ipotecare, gestire immobili ovunque siti, accettare o ricusare lasciti o donazioni a favore dell'Associazione, aprire o chiudere conti correnti postali o bancari. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e da un numero massimo di 9 Consiglieri scelti tra i soci. I consiglieri durano in carica tre anni con possibilità di essere rieletti per un ulteriore mandato, anche consecutivo. Il Presidente uscente (Past President) è componente del Consiglio di Presidenza per il triennio successivo alla scadenza del mandato, con diritto di voto, previo parere positivo del Consiglio deliberato a maggioranza. Fanno parte del Consiglio di Presidenza con diritto di voto l'Editor della rivista Italian Journal of Marketing e il Presidente del Premio Marketing, subordinatamente a parere favorevole del Consiglio espresso a maggioranza. Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIMA, o un suo delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La convocazione del Consiglio di Presidenza avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, si adotta la deliberazione alla quale aderisca colui che presiede l'adunanza. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La rappresentanza legale spetta al Presidente. I componenti del Consiglio sono eletti con votazione a scrutinio segreto, effettuabile anche per corrispondenza e attraverso strumenti che consentano, comunque, di tutelare l'anonimato dell'elettore, dai soci in regola con le quote associative col suffragio della maggioranza relativa dei votanti; i soci diversi dalle persone fisiche indicheranno un loro rappresentante. Il mandato dei componenti il Consiglio è triennale. Se nel corso del triennio vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio, gli stessi non sono sostituiti fino alla scadenza del mandato del consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli in carica. Le elezioni dei membri del Consiglio devono essere indette almeno due mesi prima della chiusura dell'ultimo esercizio del triennio. Il nuovo Consiglio entra in carica a seguito della determinazione dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente che conclude il triennio di carica del Consiglio uscente. Il Consiglio di Presidenza può riunirsi mediante videoconferenza a condizione che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione dove gli intervenuti potranno affluire. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza riunito in videoconferenza è necessario che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno constare da processi verbali, redatti dal Segretario Generale, e trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio stesso e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati e firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli.

Art. 15 – Presidente 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, secondo il regolamento elettorale stilato dal consiglio di presidenza. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Presidenza e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Non può ricoprire la carica per più di un triennio e non è rieleggibile come Presidente o in altro organo dell'Associazione. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procure e di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e mantiene rapporti con il collegio dei Probiviri. Il Presidente coordina altresì l'attività dell'Associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'AIDEA, oltre che del Comitato di Coordinamento costituito in seno al Consiglio Direttivo dell'AIDEA stessa, in conformità con quanto previsto dallo Statuto AIDEA. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente, adempie le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 16 – Vicepresidente 

Il Vicepresidente presiede lo Steering Committee. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, secondo il regolamento elettorale stilato dal consiglio di presidenza. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 – Segretario Generale 

Il Segretario Generale sovrintende all'espletamento delle funzioni organizzative e gestionali dell'Associazione d'accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza. A tal fine coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con riferimento ai rapporti con i soci, con i collaboratori interni e con gli esterni. Provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza; ha facoltà di firma per l'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma gli potranno essere delegati dal Consiglio di Presidenza. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, secondo il regolamento elettorale stilato dal consiglio di presidenza. Non può ricoprire la carica per più di un triennio e non è rieleggibile come Segretario Generale.

Art. 18 – Tesoriere 

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio ed è revocabile in ogni momento dallo stesso. Il Tesoriere cura, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e in particolare: sovrintende alla tenuta della cassa e alla gestione dei conti correnti e degli strumenti di pagamento intestati all'Associazione; cura la corretta registrazione delle entrate e delle uscite e la conservazione della relativa documentazione, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari secondo le norme applicabili; predispone, d'intesa con il Presidente e con eventuali uffici/consulenti incaricati, gli schemi e la documentazione necessari alla redazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e degli eventuali ulteriori rendiconti previsti dalla normativa; propone al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e riferisce periodicamente sull'andamento economico-finanziario e sullo stato di cassa; esegue incassi e pagamenti autorizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o le deleghe conferite, nel rispetto delle procedure interne; supporta gli adempimenti di deposito e pubblicità verso il RUNTS e gli altri obblighi informativi previsti per gli ETS. Resta fermo che la responsabilità della gestione e della redazione/approvazione degli atti di bilancio e di rendicontazione compete agli organi statutariamente competenti; il Tesoriere opera quale soggetto incaricato o delegato per gli aspetti istruttori ed esecutivi. Per l'apertura/chiusura di conti, la concessione di deleghe bancarie, operazioni straordinarie e impegni di spesa superiori a Euro 5000, è richiesta la firma congiunta di Presidente e Tesoriere.

Art. 19 – Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti; dei membri effettivi uno è eletto dall'Assemblea con le funzioni di Presidente del Collegio stesso. L'Assemblea può altresì nominare uno o più membri supplenti. Possono essere Revisori anche non soci. Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e può essere rinnovato al massimo per un ulteriore mandato. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni ai beni ed ai documenti amministrativi, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al bilancio. I Revisori possono partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 20 – Collegio dei Probiviri 

In caso di controversie fra i membri dell'Associazione che riguardano l'applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dai suoi Organi, l'Assemblea nominerà un collegio di tre probiviri (scelti tra i soci ordinari) affinché gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti. Spetta all'Assemblea di ratificare l'operato degli stessi.

Art. 21 – Steering Committee 

Al fine di favorire una maggiore interazione tra componente accademica e componente professionale dell'Associazione viene istituito un Comitato di indirizzo (Steering Committee) composto da imprenditori, manager e professionisti. Il compito principale di tale Comitato è quello di supportare il Consiglio di Presidenza nel progettare iniziative scientifiche (di ricerca, congressuali, editoriali, di formazione) volte ad accrescere la partecipazione all'Associazione di professionisti e imprenditori interessati e sensibili ai temi del marketing. Presidente dello Steering Committee è il Vicepresidente dell'Associazione, il quale ne convoca le riunioni, alle quali possono partecipare anche i componenti del Consiglio di Presidenza che ne facciano richiesta al Presidente dello Steering Committee.

Art. 22 – Commissioni e gruppi di lavoro 

Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di nominare Commissioni e gruppi di lavoro per perseguire con continuità i propri obiettivi e a cui possono partecipare tutti i Soci. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Presidenza e i suoi membri restano in carica al massimo per la durata che coincide con il mandato del Consiglio di Presidenza e possono essere nominati nuovamente per un ulteriore mandato. Ogni Commissione è coordinata da un socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza. I coordinatori possono essere chiamati a partecipare singolarmente o in gruppo al Consiglio di Presidenza per riferire sull'attività delle Commissioni. Il Consiglio può avvalersi di una SIM Junior Faculty e di una SIM Mid Career, formata da almeno 3 soci ciascuna, con il compito di portare alla sua attenzione istanze, proposte e problematiche rilevanti per i soci più giovani e per quelli più maturi, ma ancora in carriera.

Art. 23 – Bilancio 

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio di Presidenza, viene approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio di Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili 

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Libri e registro 

L'Associazione deve tenere il: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza; registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Presidenza; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 26 – Modifiche statutarie 

La modifica dello Statuto può essere proposta dal Consiglio di Presidenza o, a richiesta, da almeno un terzo dei soci in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 9. La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea nell'adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 9. Se in Assemblea non è presente la maggioranza assoluta dei soci ordinari, la proposta risulta approvata se votano a favore almeno due terzi dei soci ordinari e sostenitori presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

Art. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 28 – Rinvio 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 29 – Lavoratori 

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 30 – Disposizioni Transitorie 

Le modifiche statutarie non incidono sulla durata triennale del mandato del Consiglio di Presidenza, la cui composizione rimane immutata fino alla data di scadenza del predetto mandato. La disciplina relativa alle tipologie di soci entrerà in vigore dall'anno solare successivo all'approvazione del presente Statuto.